Sentenza:
Semaforo rosso per le strisce azzurre
Lo ha scoperto un giudice di Bari,
annullando la multa ad una signora.
Dunque: il codice della strada prescrive
che: "le aree destinate al parcheggio a pagamento devono essere ubicate
fuori dalla carreggiata".
La carreggiata viene delimitata dalle
strisce bianche. E per il giudice, in assenza di queste, "quelle azzurre
non possono essere considerate strisce di margine della carreggiata". E
ora come la mettiamo con i parcheggi di mezza Italia?
FINE ARTICOLO - VENERDI' DI REPUBBLICA del 7-12-01
Commento di Vivi Telese:
In molti interventi di ViviTelese si è
sottolineata la leggerezza dell'ufficio "competente" del Comune di Telese
Terme nel non seguire le indicazioni del Codice della Strada.
In questo caso specifico, la mancanza (non
ubicare le zone blu al di fuori della carreggiata) potrebbe aprire molte
controversie dato che le aree di sosta a pagamento a Telese sono illegali
perché all'interno della carreggiata, come si evince dalle foto allegate.
Nelle strade della nostra cittadina la
situazione sembra essere decisamente anomala perché la striscia bianca
(limite della carreggiata) è ancora visibile e gli stalli di sosta a
pagamento sono decisamente all'interno della carreggiata.
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Qui sotto riportiamo il contenuto di quanto previsto dal Codice
della Strada Art. 7 Comma 6
Art. 7. Regolamentazione
della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b. limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c. stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di' immettersi su una determinata strada, I'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d. riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di
persone con limitata o impedita capacita' motoria, munite del
contrassegno speciale ovvero a servizi di linea per lo stazionamento
ai capilinea;
e. stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle
direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree
urbane;
g. prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per
il carico e lo scarico di cose;
h. istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'art. 185;
i. riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti
obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o
permanente, possono essere accordati, per accertate necessita',
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli
riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti
la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonche' dalle persone con limitata o impedita capacita' motoria,
muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono
essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti ad interventi per migliorare la viabilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su
altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata
area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area
pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite
"A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere
adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o
integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di
una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in
vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi
commi, i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del
sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento dl una somma da lire 127.020 a lire 508.070 .
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030 .
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da lire 38.100 a lire 152.420 e la sanzione stessa e'
applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione
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